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Giurisprudenza Lombarda

Deposito delle cartoline comprovanti la notifica dopo il passaggio in decisione del ricorso

Il TAR Milano precisa che il deposito delle cartoline comprovanti la notifica dopo che la causa è già stata trattenuta in decisione è tardivo e inammissibile.
Osserva al riguardo il TAR che:
«Alla stregua di quanto dispone l’art. 45, comma 3, c.p.a., l’adempimento dell’onere dell’esibizione della prova dell’avvenuto perfezionamento della notifica del ricorso per il destinatario è indispensabile perché la domanda introdotta possa essere esaminata, posto che la parte che si avvale della facoltà di depositare il ricorso senza la prova dell’avvenuta notificazione è in ogni caso tenuta a produrre la documentazione comprovante la data in cui la notificazione si è perfezionata anche per il destinatario. Come la giurisprudenza ha avuto modo di rilevare (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016, n. 1678; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. VIII, 1 giugno 2018, n. 3651), pur mancando nel comma 3 dell’art. 45 una formulazione quale “a pena di decadenza” o “a pena di inammissibilità”, in presenza di un divieto esplicito per il giudice di esaminare le domande processuali contenute in atti introduttivi in riferimento ai quali non sia stato comprovato il buon esito della notifica al destinatario entro il termine ultimo del passaggio della causa in decisione, si deve ritenere che, a fronte della mancata costituzione in giudizio della parte resistente, entro il momento ultimo suddetto, l’omessa produzione della prova della notificazione comporti l’inesaminabilità – e quindi l’inammissibilità – del ricorso».
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 889 del 7 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.