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Giurisprudenza Lombarda

L’obbligo di isolamento delle lavorazioni insalubri non implica che le zone agricole limitrofe debbano rimanere tali.

Il TAR Brescia precisa che l’indicazione di principio contenuta nell’art. 216 del RD 1265/1934, secondo cui le lavorazioni insalubri di prima classe, tra cui gli allevamenti, devono essere isolate nelle campagne, non implica che le zone agricole, o comunque inedificabili, attorno agli allevamenti debbano rimanere tali. La pianificazione urbanistica può sempre espandere l’abitato verso le aree libere. Sono poi le singole costruzioni a subire le limitazioni causate dagli allevamenti preesistenti, con esiti che richiedono una valutazione caso per caso.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II n. 403 del 3 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.