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Giurisprudenza Lombarda

Rigetto delle osservazioni al PGT con formule di mero stile

Il TAR Milano, in materia di partecipazione al procedimento di redazione del PGT, condivide:
<<l’orientamento giurisprudenziale che, attribuendo un rilievo sostanziale e non meramente formale alla partecipazione procedimentale, sottolinea come le osservazioni e in generale tutti gli apporti partecipativi presentati dai privati nei confronti di un piano regolatore in itinere sono finalizzati a consentire che il punto di vista del soggetto potenzialmente leso assuma rilevanza e venga adeguatamente considerato, in modo che l’Amministrazione si determini correttamente e compiutamente in omaggio ai principi di imparzialità e di buon andamento (art. 97 Cost.) che devono presiedere all’esercizio dell’azione amministrativa. Ne deriva che il rigetto delle osservazioni, sebbene connotato da rilevante e ampia discrezionalità e pur non richiedendo particolari formalità, deve essere assistito da una motivazione che sia congrua rispetto agli elementi di fatto e di diritto posti alla base delle osservazioni stesse e che abbia tenuto presente il loro apporto critico e collaborativo in comparazione con gli interessi pubblici coinvolti in vista dell’adozione di soluzioni urbanistiche, oltre che legittime, anche opportune e razionali. Quindi, gli apporti all’attività pianificatoria non possono essere ignorati e respinti con una formula di mero stile, che rendono impossibile verificare se l’Amministrazione abbia effettivamente valutato il rilievo. Invero, fermo restando che il merito della scelta amministrativa resta sottratto al sindacato del giudice amministrativo, l’Amministrazione è comunque tenuta a dare conto – anche ricorrendo a formule sintetiche o rinviando semplicemente alle linee generali poste alla base dell’attività di pianificazione – dell’avvenuta valutazione e considerazione di tutti gli interessi coinvolti attraverso l’esame delle osservazioni e degli apporti pervenuti (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 luglio 2020, n. 1279; 29 giugno 2020, n. 1237; anche T.A.R. Sicilia, Catania, I, 27 maggio 2011, n. 1332; T.A.R. Campania, Napoli, V, 11 gennaio 2011, n. 50; 17 dicembre 2010, n. 27621)>>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 924 del 12 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.