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ARTICOLO 1 — Costituzione. 

  1. E‘ costituita un’associazione di avvocati amministrativisti denominata: “Società Lombarda degli Avvocati Ammministrativisti – SOLOM”.
  2. L’Associazione può fare uso anche della sola denominazione “Solom”
  3. L’Associazione ha sede a Milano nei locali individuati con deliberazione assunta dal Consiglio Direttivo a maggioranza degli aventi diritto al voto.

 

ARTICOLO 2 — Oggetto Sociale.

 

  1. L’Associazione ha come proprio oggetto quello di favorire l’arricchimento culturale e professionale dei propri iscritti, di contribuire all’elaborazione, alla definizione e alla valorizzazione degli elementi che connotano e distinguono la figura e l’attività dell’avvocato amministrativista, la sua indipendenza, il suo spirito di libertà e il suo impegno per l’interesse pubblico e per la buona amministrazione, in una prospettiva apolitica ed apartitica; essa altresì promuove e contribuisce all’accrescimento della scienza e della cultura giuridiche, e concorre alla soluzione dei problemi degli avvocati che esercitano la loro attività nel settore del diritto amministrativo.
  2. L’Associazione può svolgere ogni attività strumentale al perseguimento delle proprie finalità, quali ad esempio: promuovere soluzioni più adeguate e avanzate dei problemi attinenti l’esercizio della professione dell’avvocato amministrativista, anche sotto il profilo organizzativo; favorire l’aggiornamento professionale dei propri iscritti, organizzando – anche in collaborazione con enti od associazioni aventi finalità coerenti con l’oggetto sociale — specifici corsi, conferenze, convegni e manifestazioni comunque utili al conseguimento dello scopo sociale; svolgere anche attività di formazione continua e specialistica ai sensi dell’art. 9, legge 31 dicembre 2012, n. 247. L’attività dell’Associazione e le iniziative dalla stessa promosse o partecipate possono essere rivolte anche a pubbliche amministrazioni, ad istituzioni scientifiche, ad organi giurisdizionali e ad altre associazioni di avvocati; l’Associazione promuove altresì ogni più opportuna iniziativa. anche giurisdizionale, innanzi agli organi giudiziari, nazionali e sovranazionali, come pure avanti Le autorità indipendenti.
  3. L’Associazione non ha scopo di lucro.

 

ARTICOLO 3 — Associati ed affiliati.

 

  1. Possono essere associati gli avvocati che svolgono la propria attività prevalente in diritto amministrativo e in Lombardia, da almeno 3 anni.
    3.2. – La domanda di associazione e accompagnata dalla presentazione di almeno due associati. L’ammissione e decisa dal consiglio direttivo, che può chiedere al candidato un colloquio con uno o più componenti del consiglio stesso.
  2. Gli avvocati iscritti all’Albo da meno di 3 anni ed i praticanti avvocati che operano nel settore del diritto amministrativo, in Lombardia, possono essere affiliati a SOLOM su loro domanda e con presentazione di almeno due associati.
    L’affiliato può partecipare a tutte le iniziative di SOLOM, ma non ha diritto di voto in assemblea e non può essere eletto nel consiglio direttivo.
  3. Possono essere affiliate anche altre associazioni di avvocati amministrativisti operanti sul territorio lombardo, che ne facciano richiesta. In questo caso, l’ammissione e deliberata dal consiglio direttivo con il voto favorevole di almeno due terzi dei suoi componenti. Le associazioni partecipano ai lavori del consiglio direttivo con un proprio rappresentante, che ha diritto di voto solo sugli oggetti relativi ad attività comuni. Gli avvocati iscritti a dette associazioni possono chiedere l’iscrizione a SOLOM anche a titolo personale.
  4. Gli associati e gli affiliati sono tenuti a corrispondere, all’inizio di ogni esercizio, entro il 31 marzo o entro la diversa data eventualmente definita dal consiglio direttivo, la quota associativa annua nella misura stabilita dal consiglio direttivo stesso, in ragione del bilancio previsionale annuale. Il consiglio direttivo può fissare quote differenziate in relazione all’anzianità di iscrizione all’Albo od in relazione alla natura, personale o associativa, del socio; il consiglio direttivo fissa, in misura adeguatamente ridotta, la quota annua dovuta dagli affiliati.
  5. Il rapporto associativo viene meno per dimissioni, ovvero a seguito del mancato pagamento, per due anni consecutivi, della quota associativa annuale. Può essere altresì escluso, con il voto di due terzi dei componenti del Consiglio Direttivo e previa informazione sulle contestazioni, l’associato che abbia svolto attività contrarie all’oggetto sociale o lesive dell’Associazione.
  6. L’Associazione, con decisione assunta dall’assemblea con il voto della maggioranza degli aventi diritto, puo aderire o affiliarsi ad associazioni di avvocati amministrativisti sovraregionali o nazionali od internazionali nonché ad istituti di carattere scientifico operanti nelle materie del diritto amministrativo e della scienza deii’amministrazione.

 

ARTICOLO 4 – Patrimonio.

 

  1. Il patrimonio dell’Associazione e costituito dai beni conferiti dagli associati, dalle quote associative, dagli eventuali proventi dell’attività associativa e da qualunque provento di atti di liberalità accettati.
  2. L’Associazione ha facoltà, con il voto favorevole dell’assemblea, di acquisire al proprio patrimonio anche beni immobili per l’attuazione delle finalità statutarie.
  3. L’amministrazione del patrimonio è affidata al consiglio direttivo, ferme restando le competenze del tesoriere.

 

ARTICOLO 5 — Organi.

 

  1. Sono organi dell’Associazione: l’assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il segretario e il tesoriere. Puo’ essere nominato un Presidente onorario.
  2. Presidente, segretario e tesoriere non possono ricoprire la medesima carica per più di due mandati consecutivi.

 

ARTICOLO 6 — Assemblea.

 

  1. L’assemblea è costituita da tutti i soci che risultino iscritti da almeno 6 mesi e che abbiano corrisposto le quote associative. Ivi compresa quella dell’anno sociale in corso al momento dell’assemblea; se l’assemblea viene convocata per una data anteriore alla scadenza del termine per il pagamento della quota annuale, è sufficiente l’avvenuto paqamento di quella dell’anno solare precedente.
  2. L’assemblea è convocata a mezzo di invito scritto, contenente la comunicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo della riunione in prima ed in seconda Convocazione: l’invito a spedito all’indirizzo di posta elettronica o trasmesso via telefax al numero indicato dall‘assocìato ai momento dell’iscrizione o comunque agli atti della segreteria. L’invito deve risultare inviato almeno entro il decimo giorno antecedente quello fissato per la riunione. La convocazione e il relativo ordine del giorno sono deliberati dal consiglio direttivo e sono redatti e sottoscritti dal presidente e dal segretario.
  3. L’assemblea deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il 31 maggio, per l’approvazione del bilancio dell’esercizio relativo all’anno solare precedente accompagnato da una relazione sull’attività svolta, nel medesimo esercizio, dal consiglio direttivo e dall’Associazione e da una relazione del tesoriere; nonché per l’approvazione del bilancio di previsione e relazione per l’esercizio relativo all’anno solare in corso.
  4. L’assemblea.deve essere altresì convocata quando ne facciano richiesta, indirizzata al presidente e al segretario, almeno un decimo degli iscritti in regola con il pagamento delle quote o la maggioranza dei componenti del consiglio direttivo aventi diritto al voto, indicando l’elenco delle materie da trattare. In tali casi, la riunione va fissata in uno dei trenta giorni successivi a quello di ricevimento della richiesta stessa, da parte del presidente e del segretario. L’assemblea, infine, può essere convocata d’iniziativa del presidente, sentiti il segretario e il tesoriere.
  5. L’assemblea e validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta più uno dei suoi componenti e, in seconda convocazione, con la presenza di almeno due decimi dei suoi componenti, o di un decimo dei suoi componenti ai soli fini dell’approvazione del bilancio. Ai fini della Costituzione si tiene conto anche degli associati presenti per delega in numero non superiore a due per ciascun delegato.
  6. I lavori dell’assemblea sono presieduti dal presidente o, in caso di sua assenza, dal segretario o, in assenza anche di quest’ultimo, dal tesoriere o, infine, dal socio presente nominato, seduta stante, dall’assemblea. Le decisioni dell’assemblea sono validamente assunte con il voto della maggioranza dei presenti. L’assemblea delibera a scrutinio palese, tranne ove si tratti di nominare persone o organi ed in particolare per l’elezione dei componenti del consiglio direttivo che avviene con voto segreto e, quanto al numero degli eligendi, limitato come previsto all’art. 7.1. Per le modifiche statutarie, l’assemblea e validamente costituita con la presenza del Cinquanta per cento degli aventi diritto, anche mediante delega nei limiti sopraindicati.
    La verbalizzazione sarà tenuta dal segretario e trascritta nel libro verbali delle assemblee.
  7. L’assemblea, quale organo a competenza generale, può trattare qualsiasi materia, con la sola eccezione di quelle espressamente attribuite agli altri organi dal presente statuto. Sono comunque riservate all’assemblea, che non le può delegare al consiglio direttivo, l’approvazione:
    i) del bilancio annuale;
    ii) della relazione sull’attività dell’Associazione e del consiglio direttivo;
    iii) del bilancio di previsione;
    iv) della relazione annuale sulla gestione del sito e sulle sue pubblicazioni; nella relazione sono indicati anche eventuali indirizzi per ia futura attività formativa o per la sua miglior organizzazione;
    v) l’elezione dei componenti del consiglio direttivo:
    vi) l’adesione o affiliazione ad associazioni sovra—regionali, nazionali o internazionali;
    vii) lo scioglimento dell’Associazione, la destinazione del patrimonio e la nomina del liquidatore;
    viii) modifiche statutarie.

 

ARTICOLO 7 – Consiglio direttivo.

 

  1. Il consiglio direttivo è costituito da quindici soci eletti dall’assemblea con voto segreto e con preferenze limitate a due terzi dei soci da eleggere. Il consiglio direttivo rimane in carica per tre anni dal giorno dell’elezione. Delle eventuali dimissioni il consiglio direttivo prende atto provvedendo a nominare, in sostituzione, il socio che sia risultato primo dei non eletti e via di seguito.
  2. Il consiglio direttivo, nella sua prima seduta, nomina, scegliendoli tra i suoi componenti, a maggioranza degli stessi: il presidente, il segretario e il tesoriere.
  3. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvi i casi per cui è fissata una diversa specifica maggioranza. Il consiglio direttivo delibera a scrutinio palese, anche per l’ammissione di nuovi associati.
  4. Il consiglio direttivo è convocato a mezzo di invito scritto, contenente la comunicazione dell’ordine del giorno, della data, dell’ora e del luogo della riunione, spedito all’indirizzo di posta elettronica indicato dal consigliere all’atto dell’iscrizione o comunque normalmente utilizzato dal segretario per le diverse comunicazioni. L’invito deve risultare inviato almeno entro il terzo giorno antecedente quello fissato per la riunione. Ove la seduta ed il relativo ordine del giorno siano fissati a conclusione della precedente seduta, l’invito viene inviato solo ai componenti assenti.
  5. Il consiglio direttivo provvede, in particolare, a:
    i) adottare tutte le decisioni necessarie a dare attuazione alle deliberazioni dell’assemblea;
    ii) adottare tutte le decisioni necessarie all’amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, non riservate dal presente statuto all’assemblea, ferma restando la competenza generale di quest’ultima;
    iii) fissare le quote associative annuali, con le graduazioni previste dal presente statuto;
    iv) ammettere i nuovi soci e, con il voto favorevole di almeno due terzi dei propri componenti, ammettere le associazioni di cui al precedente articolo 3.4.;
    v) curare le attività di aggiornamento professionale, affidate ai relativi soci promotori, e promuovere ogni altra iniziativa utile anche al fine di organizzare e mantenere rapporti con altre associazioni con scopo sociale simile;
    vi) affidare, indicando i relativi criteri e risorse disponibili, l’organizzazione e la gestione delle riviste dell’Associazione e del sito ad una redazione, nominandone i redattori; il direttore viene scelto tra i redattori componenti anche del consiglio direttivo medesimo;
    vii) adottare le proposte di modifica dello statuto, a maggioranza di due terzi dei suoi componenti;
    viii) approvare — specificandone i limiti di spesa – le iniziative, anche giudiziali, che impegnano l’Associazione.

 

ARTICOLO B – Presidente, segretario e tesoriere.

 

  1. Il presidente, il segretario e il tesoriere sono nominati dal consiglio direttivo tra i propri componenti e restano in carica con lo stesso.
  2. T1 presidente rappresenta L’Associazione anche in giudizio, presiede i lavori del consiglio direttivo e dell’assemblea – salvo quanto previsto dal precedente articolo 6.6, promuove l’attuazione delle loro decisioni. Il presidente informa il consiglio direttivo, con la collaborazione del segretario e del tesoriere, in ordine alle diverse attività sociali.
  3. Il segretario svolge funzioni operative e organizzative, sccondo le indicazioni dei consiglio direttivo, d’intesa con il presidente.
  4. Il tesoriere cura la riscossione delle quote associative, provvede – nei limiti eventualmente fissati dal consiglio direttivo – agli atti necessari per la gestione economico patrimoniale dell’Associazione, sottoponendo all’assemblea il bilancio consuntivo e quello preventivo annuali, con le relative relazioni; rappresenta, con il presidente, l’Associazione nei rapporti con gli istituti bancari. Il tesoriere esprime parere preventivo su qualsiasi proposta di deliberazione de;l’assemblea e del consiglio direttivo che comporti spesa.
  5. In caso di impedimento temporaneo del presidente, del segretario o del tesoriere, le funzioni sono svolte dal consigliere più anziano d’età.

 

ARTICOLO 9 – Modifica dello statuto.

 

  1. Le proposte di modifica dello statuto sono adottate dal Consiglio direttivo a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti o da un quinto degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale e sono sottoposte all’assemblea per l’approvazione con il procedimento di cui all’art. 6.6.

 

ARTICOLO 10 – Scioglimento.

 

  1. Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato, ove risultino definitivamente venuti meno o non più conseguibili gli scopi dell’associazione, dall’assemblea con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
  2. Con la deliberazione con la quale viene disposto lo scioglimento, l’assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, stabilendone i poteri.
  3. I beni che dovessero residuare dallo scioglimento saranno devoluti a enti o associazioni che non abbiano finalità di lucro e che svolgano attività affini.

 

ARTICOLO 11 — Disposizioni finali.

 

  1. I giorni utili ai fini del calcolo dei termini indicati dal presente statuto sono naturali e consecutivi. Gli anni sono quelli solari.
  2. Per quanto non previsto, si applicano le norme del codice civile che disciplinano le associazioni non riconosciute.

 

ARTICOLO 12 — Norma transitoria.

 

  1. Le limitazioni dell’art. 3.1 e dell’art. 6.1 non si applicano a co_oro che siano già soci alla data del 15 aprile.

f.to: Mario Viviani
f.to: MARIA NIVES IANNACCONE NOTAIO [L.T.]