Il TAR Milano ritiene pienamente ammissibile una costituzione in giudizio avvenuta in prossimità dell’udienza di merito (nella fattispecie quattro giorni prima) e quanto alle difese di merito contenute nell’atto di costituzione precisa che le stesse, certamente tardive, essendo state ribadite oralmente in sede di udienza, non hanno determinato alcuna lesione del contraddittorio (considerato peraltro che nessuna contestazione sul punto era stata sollevata dai difensori delle controparti).
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1171 in data 11 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.