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Giurisprudenza Lombarda

Inadeguatezza della verifica di congruità dell’offerta e domanda di subentro nel contratto

Il TAR Milano precisa che «In caso di inadeguatezza della verifica di congruità per carenze istruttorie non può, quindi, essere disposta l’esclusione dell’offerta sospetta di anomalia, ma solo la regressione della procedura alla fase di verifica dell’anomalia (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30 marzo 2017, n. 1465; Consiglio di Stato, sez. IV, 13 aprile 2016, n. 1448; Cons. St., V, n. 4323/2003).
Il giudice amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, 21 luglio 2017, n. 3623) non può sostituirsi all’amministrazione nel ritenere l’offerta complessivamente inattendibile, dovendo l’amministrazione provvedere alla riedizione del vaglio di sostenibilità.
Pertanto, non può essere accolta la domanda di subentro nel contratto, atteso che ciò presuppone il positivo superamento della verifica di anomalia dell’offerta presentata dalle stesse ricorrenti e che, preliminarmente, l’accoglimento del presente ricorso comporta l’obbligo per l’amministrazione di rinnovare la procedura con riferimento alla fase di valutazione della proposta tecnica e delle giustificazioni rese dalla controinteressata (cfr. sul punto già Tar Lombardia – Brescia, sez. I, 18 marzo 2019, n. 242)».
 
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 739 del 22 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.