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Giurisprudenza Lombarda

Installazione di infrastrutture di telefonia mobile

Il TAR Milano, con riguardo alla compatibilità urbanistica delle infrastrutture di telefonia mobile, precisa che:
«la normativa vigente attribuisce carattere prioritario all’esigenza di assicurare la realizzazione di infrastrutture di telefonia mobile, tanto che, ai sensi del d.lgs. n. 259 del 2003, le stesse sono considerate opere di “pubblica utilità” e “sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria” (artt. 86, comma 3, e 90, comma 1), potendo essere collocate in qualsivoglia zona del territorio comunale e a prescindere dalla destinazione funzionale delle stesse, in modo che sia realizzato un servizio capillare (Consiglio di Stato, VI, 21 maggio 2019, n. 3679; 3 settembre 2018, n. 5168; T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 28 gennaio 2021, n. 41; T.A.R. Lombardia, Brescia, Sez. II, 15 febbraio 2018, n. 188; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 6 giugno 2016, n. 1331)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 1157 del 10 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.