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Giurisprudenza Lombarda

Legittimazione a proporre opposizione di terzo

In materia di opposizione di terzo il TAR Milano precisa che:
<<La legittimazione a proporre l’opposizione di terzo ordinaria, di cui all’articolo 108, comma 1, del codice del processo amministrativo, si fonda sulla mancata partecipazione al giudizio conclusosi con la sentenza opposta e sul pregiudizio che tale sentenza, pronunciata inter alios, arreca ad una situazione giuridica di cui il ricorrente sia titolare (Consiglio di Stato, Sezione V, 16 aprile 2014, n. 1862).
Secondo un costante indirizzo giurisprudenziale, tracciato dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato con la sentenza 11 gennaio 2007, n. 2, e compatibile con la sopravvenuta disciplina codicistica di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono legittimati a proporre opposizione di terzo nei confronti di una sentenza del giudice amministrativo pronunciata tra altri soggetti, ancorché passata in giudicato, i controinteressati pretermessi o sopravvenuti, quelli non facilmente identificabili e, in generale, i titolari di una situazione giuridica autonoma e incompatibile rispetto a quella riferibile alla parte risultata vittoriosa per effetto della sentenza oggetto di opposizione, con esclusione dei titolari di un diritto dipendente ovvero dei soggetti interessati solo di riflesso (Consiglio di Stato, sezione III, 11 marzo 2019, n. 1619; 4 febbraio 2019, n. 861; sezione VI, 17 maggio 2018, n. 2994) >>.
TAR Lombardia, Milano, Sez. I, n. 731 del 22 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.