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Giurisprudenza Lombarda

Mutamento di destinazione d’uso

Il TAR Brescia osserva che gli articoli 51 e 52 della legge regionale della Lombardia n. 12 del 2005 hanno previsto un regime di sostanziale liberalizzazione delle destinazioni d’uso, per il quale il passaggio a un diverso tipo di utilizzazione deve ritenersi sempre ammissibile, in mancanza di espressi divieti contenuti nello strumento urbanistico; la liberalizzazione delle destinazioni d’uso non assicura peraltro che il passaggio dall’una all’altra avvenga a titolo gratuito; in base alla normativa regionale perché si possa avere un mutamento di destinazione d’uso senza costi per il privato sono necessarie tre condizioni: che il cambio sia senza opere, che la nuova destinazione d’uso non alteri il fabbisogno di standard, che siano decorsi almeno 10 anni dell’ultimazione dei lavori (T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 2 marzo 2021, n. 206; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. I, 17 giugno 2015, n. 855).
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 578 del 21 giugno 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.