Skip to main content
Giurisprudenza Lombarda

Presupposti per l’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente

Il TAR Brescia, in sede di sindacato di legittimità di un’ordinanza contingibile e urgente, richiama il principio giurisprudenziale secondo cui ai fini dell’adozione di un’ordinanza contingibile e urgente non rileva l’eventuale imputabilità soggettiva delle cause che abbiano ingenerato la situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere, in quanto l’atto è diretto ad assicurare l’immediata tutela del bene pubblico dell’incolumità delle persone; ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, per il che quest’ultimo viene correttamente indirizzato a tutti i soggetti i quali, avendo la disponibilità, a vario titolo, delle aree interessate dal descritto fenomeno, si trovavano in rapporto tale con la fonte di pericolo da consentire loro di prevenire i conseguenti rischi.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. I, n. 486 del 26 maggio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.