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Pubblicato con Decreto del Presidente del Consiglio di Stato del 28/12/2020

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SEGRETARIATO GENERALE DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA

Regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DI STATO

Art. 1. Approvazione delle regole tecnico-operative del processo amministrativo telematico 1. Le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico, nonché per la sperimentazione e la graduale applicazione dei relativi aggiornamenti, e le relative specifiche tecniche, sono stabilite nel testo di cui agli allegati 1 e 2 del presente decreto, di cui formano parte integrante. 2. Fino al termine dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, integrano le regole tecnico-operative, e le relative specifiche tecniche, di cui al comma 1 anche le disposizioni di cui all’Art. 2.

Art. 2. Regole tecnico-operative per l’attuazione dell’ Art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70 

  1. Nei casi di cui all’ Art. 4, comma 1, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, nei quali si deve procedere alla discussione orale, le udienze sia pubbliche sia camerali del processo amministrativo si svolgono mediante collegamenti da remoto in videoconferenza mediante adeguata piattaforma in uso presso la Giustizia amministrativa. 
  2. Per lo svolgimento da remoto della Camera di consiglio alla quale partecipano i soli magistrati per deliberare, ai sensi dell’Art. 84, comma 6 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, si provvede con i collegamenti in videoconferenza consentiti dalla piattaforma di cui al comma 1, mediante inviti a videoconferenze differenti rispetto a quelli utilizzati per le convocazioni delle udienze, o tramite call conference , come da allegate specifiche tecniche. 
  3. Qualora l’istanza di cui all’ Art. 4, comma 1, quinto periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, non sia proposta da tutte le parti costituite, la segreteria trasmette alle parti diverse dall’istante, anche ai fini della formulazione di eventuali opposizioni, l’avviso di avvenuto deposito dell’istanza secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche. 
  4. I difensori o le parti che agiscono in proprio presentano, secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche, tutti gli atti previsti dal comma 1 dell’ Art. 4 del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70. 
  5. In tutti i casi in cui viene disposta la discussione da remoto, la segreteria comunica agli avvocati, secondo le modalità previste nelle allegate specifiche tecniche, con modalità idonee ad assicurare l’avvenuta ricezione e agli indirizzi previsti dall’Art. 13 dell’allegato 1 al presente decreto, almeno un giorno libero prima della trattazione, l’avviso del giorno e dell’ora del collegamento da remoto in videoconferenza, avendo cura di predisporre le convocazioni distribuendole in un congruo arco temporale, in modo da contenere, quanto più possibile e compatibilmente con il numero di discussioni richieste, il tempo di attesa degli avvocati prima di essere ammessi alla discussione. L’orario indicato nell’avviso è soggetto a variazioni in aumento. Nella stessa comunicazione sono inseriti il link ipertestuale per la partecipazione all’udienza, nonché l’avvertimento che l’accesso all’udienza tramite tale link e la celebrazione dell’udienza da remoto comportano il trattamento dei dati personali anche da parte del gestore della piattaforma, come da informativa relativa al trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, pubblicata sul sito internet della Giustizia amministrativa, con invito a leggere tale informativa. La copia informatica delle comunicazioni di cui al comma 3 e al presente comma, qualora non eseguite tramite il sistema informativo della Giustizia amministrativa, è inserita nel fascicolo del procedimento a cura della segreteria. Il link inviato dalla segreteria è strettamente personale e non cedibile a terzi, fatta eccezione per l’eventuale difensore delegato. 
  6. Per partecipare alla discussione da remoto in videoconferenza è necessario che il dispositivo rispetti i requisiti previsti nelle allegate specifiche tecniche. I difensori o le parti che agiscono in proprio garantiscono la corretta funzionalità del dispositivo utilizzato per collegarsi alla videoconferenza, l’aggiornamento del suo software di base e applicativo alle più recenti versioni rese disponibili dai rispettivi produttori o comunità di supporto nel caso di software open source , con particolare riferimento all’installazione di tutti gli aggiornamenti e le correzioni relative alla sicurezza informatica, e l’utilizzo di un idoneo e aggiornato programma antivirus. I magistrati utilizzano per il collegamento telematico esclusivamente gli indirizzi di posta elettronica istituzionale e i dispositivi forniti in dotazione dal Segretariato generale della giustizia amministrativa.
  7. All’udienza sia pubblica sia camerale il presidente del collegio, con l’assistenza del segretario, verifica la funzionalità del collegamento, nonché le presenze e dà atto nel processo verbale delle modalità con cui è accertata l’identità dei soggetti ammessi a partecipare e la loro libera volontà di dar corso all’udienza da remoto, anche relativamente alla disciplina del trattamento dei dati personali, previa dichiarazione da parte dei difensori, dei loro eventuali delegati o delle parti che agiscono in proprio, di aver letto l’informativa di cui al comma 5. 
  8. All’atto del collegamento e prima di procedere alla discussione, i difensori delle parti o le parti che agiscono in proprio dichiarano, sotto la loro responsabilità, che quanto accade nel corso dell’udienza o della Camera di consiglio non è visto né ascoltato da soggetti non ammessi ad assistere alla udienza o alla Camera di consiglio, nonché si impegnano a non effettuare le registrazioni di cui al comma 11. La dichiarazione dei difensori o delle parti che agiscono in proprio è inserita nel verbale dell’udienza o della Camera di consiglio. 
  9. Qualora il collegamento risulti impossibile per ragioni tecniche il presidente del collegio dà le opportune disposizioni ai sensi degli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 delle disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile. 
  10. l presidente del collegio disciplina l’uso della funzione audio ai fini di dare la parola ai difensori o alle parti e regola l’ammissione e l’esclusione dei difensori o delle altre parti all’udienza stessa. In ogni caso il difensore o la parte, quando siano stati invitati dal presidente ad intervenire, devono attivare la funzione audio. 
  11. È vietata la registrazione, con ogni strumento e da parte di chiunque, delle udienze pubbliche e camerali, nonché della Camera di consiglio da remoto tenuta dai soli magistrati per la decisione degli affari. È in ogni caso vietato l’uso della messaggistica istantanea interna agli applicativi utilizzati per la videoconferenza e, comunque, di altri strumenti o funzioni idonei a conservare nella memoria del sistema traccia delle dichiarazioni e delle opinioni espresse dai partecipanti all’udienza o alla Camera di consiglio. 
  12. Ai sensi dell’Art. 4, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge n. 28 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2020, n. 70, in caso di discussione orale da remoto in videoconferenza, in udienza sia di merito sia camerale, le parti contengono i loro interventi di discussione entro i seguenti tempi massimi: 
    1. In sede di discussione dell’istanza cautelare e nei riti dell’accesso, del silenzio, del decreto ingiuntivo, dell’ottemperanza e, in ogni altro rito speciale non espressamente menzionato nel presente comma: sette minuti; 
    1. b)nel rito ordinario, nel rito abbreviato comune di cui all’ Art. 119 del codice del processo amministrativo, nel rito sui contratti pubblici di cui agli articoli 120 e seguenti del codice del processo amministrativo, nei riti elettorali: dieci minuti. 
  13. I tempi indicati nel comma 12 sono assegnati a ciascuna parte, indipendentemente dal numero dei difensori che la assistono. Nell’esercizio dei poteri di cui agli articoli 39 del codice del processo amministrativo, 11 disposizioni di attuazione al codice del processo amministrativo e 127 del codice di procedura civile, il presidente del collegio può, tuttavia, stabilire tempi di intervento inferiori o superiori a quelli indicati nel comma 12 in considerazione del numero dei soggetti difesi, della natura e della complessità della controversia, tenendo conto dei tempi massimi esigibili di lavoro quotidiano in videoconferenza, ivi comprese le necessarie pause. 
  14. Le specifiche tecniche del presente articolo sono stabilite nel testo di cui all’allegato 3 del presente decreto, di cui formano parte integrante. 
  15. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle adunanze convocate per la deliberazione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica.