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Giurisprudenza Lombarda

Ricorso non firmato digitalmente

Il TAR Brescia, dopo aver premesso:
<<- che il ricorso in esame non è stato firmato digitalmente (mediante l’utilizzo del formato PAdES) e, dunque, viola l’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. (a tenore del quale «[…] tutti gli atti e i provvedimenti del giudice, dei suoi ausiliari, del personale degli uffici giudiziari e delle parti sono sottoscritti con firma digitale») e l’art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice), comma 1, D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 (Regolamento recante le regole tecnico-operative per l’attuazione del processo amministrativo telematico) (in base al quale gli atti processuali «sono redatti in formato di documento informatico sottoscritto con firma digitale conforme ai requisiti di cui all’articolo 24 del CAD»), norme il cui combinato disposto vuole che l’atto processuale introduttivo del giudizio abbia la forma risultante da un’estrazione di formato digitale pdf nativo, sottoscritto dal legale con firma digitale PAdES;
– che, pur non essendo conforme alle regole di redazione dell’art. 136, comma 2-bis, Cod. proc. amm. e dall’art. 9, comma 1, d.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 – la predisposizione e il deposito del ricorso in formato non digitale non incorre in espressa comminatoria legale di nullità (art. 156, primo comma 1, Cod. proc. civ.), anche in considerazione del fatto che esso ha comunque raggiunto il suo scopo tipico (art. 156, terzo comma 3, Cod. proc. civ), essendone certa la paternità e piana l’intelligibilità quale strumento finalizzato alla chiamata in giustizia e all’articolazione delle altrui relative difese: dal che consegue la sola oggettiva esigenza della regolarizzazione, benché sia avvenuta la costituzione in giudizio della parte cui l’atto era indirizzato (cfr. Cons. Stato, Sez. V, ord. 24/11/2017, n. 5490; Sez. IV, 4/4/2017 n. 1541);
– che, in conformità a tale orientamento della giurisprudenza (di cui alla sentenza del Consiglio di Stato n. 4286/2017 e all’ordinanza dello stesso giudice d’appello n. 56/2018), che ha qualificato il vizio del ricorso che sia stato depositato pur privo di firma digitale – come un’ipotesi di mera irregolarità sanabile, deve ritenersi applicabile l’art. 44 comma 2 c.p.a.;>>.
concede un termine perentorio entro il quale la parte deve provvedere alla regolarizzazione dell’atto nelle forme di legge, con la comminatoria della declaratoria di irricevibilità del ricorso in caso di mancata osservanza del termine.
TAR Lombardia, Brescia, Sez. II, n. 364 del 22 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.