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Giurisprudenza Lombarda

Rinvio per relationem ad altri atti processuali esterni al giudizio

Il TAR Milano precisa che è onere della parte, che ha ritenuto di non avvalersi dell’istituto del ricorso per motivi aggiunti e ha invece rinviato per relationem ad altri atti processuali esterni al giudizio, quantomeno depositare in giudizio gli atti a cui fa riferimento.
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 917 del 9 aprile 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.