Skip to main content
Giurisprudenza Lombarda

Ripartizione delle controversie tra TAR con sede nel capoluogo e sede staccata

Il TAR Milano ritiene che il combinato disposto degli artt. 46 e 47 c.p.a. debba essere letto nel senso che l’eccezione relativa alla competenza funzionale della sezione staccata debba essere rimessa alla valutazione del Presidente del TAR solo ove la stessa venga sollevata dalla parte resistente nell’atto di costituzione o in separato atto, ma comunque nel termine perentorio di sessanta giorni dal perfezionamento della notifica nei confronti della parte stessa.
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1546 del 24 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri