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Giurisprudenza Lombarda

Ordine di demolizione e violazione dell’art. 8 della CEDU che tutela il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio

Il TAR Milano precisa che «la generica indicazione di una esigenza abitativa della famiglia della ricorrente … non consente di applicare il principio posto dalla decisione della Corte Europea dei Diritti dell’uomo, V, 21 luglio 2016 (Ivanova e Cherkezov c. bulgaria), secondo la quale, a certe condizioni, l’ordine di demolizione dell’immobile abusivo che sia residenza familiare dell’interessato può violare l’art. 8 della convenzione europea dei diritti dell’uomo. difatti, laddove l’ordinaria sanzione per le violazioni in ambito edilizio sia la demolizione, la stessa si giustifica in base all’art. 8, comma 2, della Convenzione, come ingerenza prevista dalla legge, rappresentando perciò «una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui» (cfr. Corte Europea Diritti dell’uomo, II, 4 agosto 2020 – ric. n. 44817/18; T.A.R. Puglia, Lecce, I, 16 aprile 2019, n. 614; per un riferimento, Consiglio di Stato, Ad. Plen., 7 settembre 2020, n. 17).

Ciò appare in linea con l’orientamento giurisprudenziale, secondo il quale l’esecuzione dell’ordine di demolizione di un immobile di cui sia stata accertata l’abusività non contrasta affatto con il diritto al rispetto della vita privata e familiare e del domicilio di cui all’art. 8 della c.e.d.u., poiché da tale norma non può trarsi l’esistenza di un diritto assoluto ad occupare un immobile abusivo, solo perché casa familiare, non trattandosi nel caso in questione di proteggere il diritto individuale a vivere nel proprio legittimo domicilio, quanto della necessità di rimuovere la lesione di un bene costituzionalmente tutelato (il legittimo assetto del territorio) e di ripristinare l’equilibrio urbanistico-edilizio violato (cass. penale, III, 6 maggio 2016, n. 18949; altresì, T.A.R. Lazio, Roma, II bis, 18 settembre 2020, n. 9607)».

 

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 239 del 26 gennaio 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.