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Giurisprudenza Lombarda

Decorrenza del termine per proporre ricorso nell’ambito dell’attività edilizia

Il TAR Milano aderisce all’orientamento giurisprudenziale secondo il quale «il momento da cui computare i termini decadenziali di proposizione del ricorso nell’ambito dell’attività edilizia, è stato ravvisato: a) nell’inizio dei lavori, nel caso si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato sull’area; b) ovvero, laddove si contesti il quomodo (distanze, consistenza ecc.) della realizzazione, nel loro completamento o grado di sviluppo tale da renderne palese la dimensione, consistenza e finalità (cfr., ex multis, Cons. Stato, Sez. II, 9 aprile 2020, n. 2328; id., Sez. IV, 23 maggio 2018, n. 3075; id., 7 dicembre 2017, n. 5754; id., Sez. VI, 18 ottobre 2017, n. 4830; id., 18 aprile 2012, n. 2209; id., Sez. V, 16 aprile 2013, n. 2107). Resta comunque ferma la possibilità, da parte di chi solleva l’eccezione di tardività, di provare, anche in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo in capo al ricorrente (cfr., ex plurimis, T.A.R. per la Lombardia, Milano, 5 gennaio 2021, n. 19)».
 
TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 613 del 5 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.