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Giurisprudenza Lombarda

C.d. clausola di estensione in un appalto pubblico

Il TAR Milano, con riferimento ad una clausola di estensione, in virtù della quale viene richiesto ai concorrenti di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, precisa che:
«La giurisprudenza condivisa dal Collegio ha chiarito che una clausola estensiva, come quella in questione, intanto possa essere ammessa, in quanto soddisfi i requisiti in primis di determinatezza prescritti per i soggetti e l’oggetto della procedura cui essa accede (cfr. C.d.S., Sez. V, n. 663/2014). L’appalto oggetto di estensione non viene sottratto al confronto concorrenziale a valle, ma costituisce l’oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste, nel prendere parte a una gara che preveda la c.d. clausola di estensione, sanno e accettano che potrebbe esser loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell’offerta, secondo requisiti né irragionevoli, né arbitrari, tanto sul piano soggettivo – per caratteristiche e numero delle amministrazioni eventualmente richiedenti – che su quello oggettivo – per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo (cfr. C.d.S., Sez. III, n. 442/2016)».
TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 545 del 1 marzo 2021.
La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.