Skip to main content

Vista la legge 27.04.1982 n. 186;

Visto l’art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa in data 18.01.2013, il quale prevede che all’inizio di ogni anno il Presidente del TAR provveda alla ripartizione delle materie tra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano quantitativo e qualitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni;

Visti i dati dei ricorsi pendenti presso il T.A.R. Lombardia, sede di Milano, e compiute le conseguenti valutazioni complessive relative al bilanciamento qualitativo e quantitativo del carico di lavoro delle singole sezioni;

Visti i criteri di classificazione dei ricorsi giurisdizionali secondo l’individuazione delle materie fissata dal Nuovo Sistema Informatico della Giustizia Amministrativa – NSIGA, stabilita in accordo con l’ISTAT;

Ritenuto necessario apportare modifiche al decreto n. 25/2022, per ragioni di equilibrio dei ruoli e dei carichi distribuiti tra le sezioni interne, conformemente ai criteri di ripartizione fissati nella predetta delibera, tenendo conto delle attuali condizioni di organico delle singole sezioni e degli esoneri per attività istituzionali;

DECRETA

Art. 1

Con decorrenza dal 2 gennaio 2024 la competenza per materie delle sezioni interne è così stabilita

SEZIONE PRIMA

Affidamenti, Appalti e concessioni di lavori pubblici, progettazione e servizi, project financing relativi alle amministrazioni non statali e agli enti pubblici con sede nella provincia di Milano, compresi i loro consorzi e aziende. Controversie ARERA, comprese quelle relative ai rapporti di lavoro.

Enti pubblici e società partecipate, atti relativi alla composizione dei relativi organi.
Esecuzione di ordinanze e sentenze emesse dalla Sezione.
Misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata.

Ordinanze e provvedimenti straordinari in materia di emergenza ad eccezione delle emergenze sanitarie.
Servizi pubblici in materia di acqua, elettricità e gas.
Sicurezza pubblica.

Vittime del dovere.
Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, silenzio nelle materie di competenza della Sezione.
Materie non espressamente attribuite alle Sezioni interne.

SEZIONE SECONDA

Agricoltura e foreste, compresi contributi, finanziamenti e “quote latte”. Caccia e Pesca.
Appalti di forniture (tutti).

Edilizia e Urbanistica relative alle amministrazioni con sede nella provincia di Milano, compresi atti endoprocedimentali delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.
Autorizzazioni e Concessioni non rientranti nelle materie assegnate alle altre sezioni interne.

Esecuzione di ordinanze e sentenze emesse dalla Sezione.
Esecuzione dei giudicati emessi da altri organi giurisdizionali (con numero RG pari).
Servizi pubblici in materia di telecomunicazioni e stazioni radio.
Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, silenzio nelle materie di competenza della Sezione.

SEZIONE TERZA

Ambiente, ecologia, gestione rifiuti, inquinamento acustico e ambientale. Beni culturali, bellezze naturali e paesaggio.
Circolazione stradale, Impianti distribuzione carburanti e Viabilità. Commercio, artigianato, industria, lavoro, pubblicità e turismo, compresi contributi e finanziamenti.

Contabilità pubblica, tributi e misure analoghe.
Esecuzione di ordinanze e sentenze emesse dalla Sezione.
Esecuzione dei giudicati emessi da altri organi giurisdizionali (con numero RG dispari).
Farmacie.
Immigrazione e Cittadinanza (con numero RG dispari).
Impiego pubblico e Concorsi.
Magistrati, Notai, Professioni e Mestieri (compresa l’iscrizione agli albi). Servizi pubblici in materia di assicurazioni, credito e trasporti.
Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, silenzio nelle materie di competenza della Sezione.

SEZIONE QUARTA

Affidamenti, Appalti e concessioni di lavori pubblici, progettazione e servizi, project financing relativi alle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali (tutte) e alle amministrazioni non statali con sede nelle provincie diverse da Milano, compresi i loro consorzi e aziende.

Edilizia e Urbanistica relative alle amministrazioni con sede nelle provincie diverse da Milano, compresi atti endoprocedimentali delle autorità preposte alla tutela dei vincoli.
Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazioni aree. Esecuzione di ordinanze e sentenze emesse dalla Sezione.

Forze Armate e di Polizia.
Igiene e sicurezza sul lavoro.
Immigrazione e Cittadinanza (con numero RG pari).
Opere pubbliche, Espropriazioni e Occupazioni per pubblica utilità, Requisizioni.
Ordinanze contingibili e urgenti.
Polizia mortuaria, onoranze funebri e concessioni cimiteriali.
Servizi pubblici non compresi nelle materie assegnate alle altre sezioni. Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, silenzio nelle materie di competenza della Sezione.

SEZIONE QUINTA

Beni patrimoniali e demanio statale, regionale, provinciale e comunale; relativi autorizzazioni, concessioni e canoni.
Cinematografia, teatro, spettacoli, sport, compresi contributi e finanziamenti.

Elezioni.
Esecuzione di ordinanze e sentenze emesse dalla Sezione.
Monopoli di Stato, lotto, lotterie e sale giochi.
Pubblica istruzione (compresi Università, Istituti di specializzazione e ricerca di livello universitario) e relativi concorsi, esami, iscrizioni, rapporti d’impiego e di servizio.

Sanità (comprese le emergenze sanitarie), Servizio Sanitario Nazionale e Assistenza pubblica.
Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, silenzio nelle materie di competenza della Sezione.

Art. 2

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente del Tribunale provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

Art. 3

Per le materie oggetto del criterio numerico di assegnazione i ricorsi seriali depositati nella stessa giornata saranno assegnati alla sezione seguendo il primo ricorso inserito nel sistema informatico.

Art. 4

Il Presidente si riserva di modificare in corso d’anno la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni:

a) Per riequilibrare il carico tra le sezioni;
b) Per ragioni organizzative interne al Tribunale;
c) Quando sia opportuno per evitare ricorrenti dubbi sulla ripartizione dei ricorsi.

Art. 5

L’assegnazione dei ricorsi alle sezioni, in applicazione dei criteri di riparto indicati all’art. 1, sarà disposta con modalità informatica dal Presidente del T.A.R. o, previa delega, dal Presidente della sezione interna designato. L’erroneità dell’assegnazione di un ricorso ad una sezione interna potrà essere motivatamente segnalata dal Presidente della sezione interna o dai difensori delle parti al Presidente del T.A.R., che provvederà sulla istanza.

Art. 6

I ricorsi per opposizione di terzo, revocazione o rimessione ex art. 105 c.p.a. sono assegnati a sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata, con le seguenti correlazioni: sezioni prima/seconda; terza/quarta; dalla quinta alla prima.

Art. 7

Nelle materie di rispettiva competenza sono delegate ai Presidenti delle sezioni interne le funzioni di cui agli artt. 53, 61 e 118 c.p.a. e l’adozione dei decreti di autorizzazione al superamento dei limiti dimensionali di cui all’art. 6 del decreto n. 167 del 22 dicembre 2016 del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 8

Al fine di perseguire una tendenziale uniformità dell’orientamento giurisprudenziale e un tendenziale equilibrato riparto del contenzioso pendente tra le sezioni interne, la nuova ripartizione delle materie stabilita dal precedente art. 1 si estende automaticamente anche a tutti i giudizi ancora pendenti per la definizione del merito alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i quali i Presidenti delle sezioni interne precedentemente competenti non abbiano già emanato, entro la stessa data, i decreti di fissazione dell’udienza di discussione o detta udienza non sia stata già fissata con provvedimento collegiale. Ciò senza necessità di formale modifica dei decreti di assegnazione dei ricorsi alle sezioni originariamente competenti per materia.

Dopo la risoluzione o definizione delle eventuali questioni pregiudiziali o incidentali che ne hanno determinato la sospensione o l’interruzione, così come in tutte le ipotesi di annullamento della sentenza di primo grado da parte del giudice d’appello con rinvio della controversia al T.A.R., il giudizio di merito proseguirà dinanzi alla sezione cui è attribuita la competenza al momento del deposito dell’atto di riassunzione o prosecuzione, salvo quanto disposto all’art. 6.

Art. 9

Il presente decreto entrerà in vigore il 2 gennaio 2024.

Art. 10

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle sezioni interne, ai Magistrati, al Segretario Generale e ai Direttori di Segreteria delle sezioni interne, nonché al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l’Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all’albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati, nonché di curarne la comunicazione all’Avvocatura Distrettuale dello Stato, ai Consigli degli Ordini degli Avvocati e alle Associazioni degli Avvocati operanti nella circoscrizione di questo TAR, nonché mediante affissione all’albo del T.A.R. e la pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

IL PRESIDENTE
Antonio Vinciguerra