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Il nuovo decreto del TAR della Lombardia in merito alle udienze in presenza

Il Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia ha emesso un decreto (n.8/22) disponendo quanto segue:

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Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

il Presidente

 

VISTI l’art. 31, l. 27 aprile 1982, n. 186, e l’art. 15 della delibera assunta in data 18 gennaio 2013 dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa;

VISTI gli artt. 4, 11 e 12 delle Norme di attuazione al codice del processo amministrativo;

VISTI il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 – recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” – ed il decreto legge 6 agosto 2021, n. 111 – recante “Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti” – che non hanno previsto proroghe del regime di celebrazione delle udienza “da remoto”, rimasto in vigore sino al 31 luglio 2021, per la giustizia amministrativa;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito in legge con legge 6 agosto 2021, n. 113 – recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia» – e, in particolare, l’art. 17, laddove è previsto che le sole udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato si celebrino in via ordinaria ed a regime “da remoto”;

VISTO il decreto-legge 7 gennaio 2022 n.7

VISTO il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24 e, in particolare, l’art. 5 in materia di Dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

VISTO il protocollo d’intesa sullo svolgimento delle udienze “in presenza” presso le Sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato, sottoscritto in data 20 luglio 2021, pubblicato sul sito internet della Giustizia Amministrativa;

CONSIDERATO che lo stato di emergenza sanitaria legato al Covid-19 ha avuto termine al 31 marzo 2022;

CONSIDERATO, nondimeno, che nella seduta dell’8 aprile 2022, il CPGA ha valutato positivamente la prosecuzione, sino al 31 dicembre 2022, dei primi 7 punti del suindicato protocollo di intesa tra la Giustizia Amministrativa, l’Avvocatura dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma e le Associazioni specialistiche degli avvocati amministrativisti sulla gestione delle udienze durante l’emergenza sanitaria da Covid-19

RITENUTA la necessità di stabilire alcune regole di svolgimento delle udienze, camerali e pubbliche, che siano compatibili con l’osservanza delle prescrizioni stabilite a tutela della salute, suggerite dalla vigente situazione sanitaria e dalla necessità che un eccessivo affollamento nelle aule di udienza possa generare il riacutizzarsi della epidemia da Covid-19;

SENTITI i Presidenti delle Sezioni interne; SENTITO il Segretario Generale;

 

Decreta

Art. 1

Gli Uffici del TAR della Lombardia, sede di Milano, osserveranno l’orario di apertura al pubblico dalle ore 9.00 alle ore 12.00 dal lunedì al venerdì.

Art. 2

Le udienze e le camere di consiglio – ad eccezione delle udienze straordinarie di smaltimento dell’arretrato – si svolgeranno “in presenza” e secondo le ordinarie modalità processuali previste dal codice del processo amministrativo e dai decreti adottati dai Presidenti delle Sezioni interne.

Art.3

Le udienze e le camere di consiglio si svolgeranno secondo le seguenti modalità operative:

1) sono soppresse le chiamate preliminari;

2) al fine di limitare le presenze dei difensori nelle sale di attesa e nelle aule di udienza, con richiesta sottoscritta dalle parti costituite interessate, anche con atti distinti, è possibile richiedere il passaggio in decisione della causa, senza la preventiva discussione; le parti che intendano avvalersi di tale facoltà depositano la richiesta fino alle ore 12:00 antimeridiane di un giorno libero antecedente a quello dell’udienza. Le cause per le quali vi sia stata da tutte le parti costituite richiesta di passaggio in decisione senza discussione sono comunque chiamate in coda alle altre, ossia dopo l’ultima discussione, ed è dato atto a verbale dell’intervenuta presentazione della richiesta di passaggio in decisione;

3) le cause, per le quali non sia pervenuta da tutte le parti richiesta di passaggio in decisione senza discussione, sono chiamate in fasce orarie differenziate e della partecipazione all’udienza stessa si dà atto a verbale e nel provvedimento con la formula: “viste le conclusioni delle parti come da verbale”. I Presidenti delle Sezioni interne cureranno la predisposizione delle fasce orarie di chiamata; in ciascuna fascia, della durata di un’ora, saranno inseriti un numero di giudizi variabile, tra un minimo di 6 e un massimo di 12, fatte salve le situazioni particolari per le quali si renda opportuna una differente modulazione; nella determinazione del numero si terrà conto, ove possibile, della verosimile durata della discussione (in ragione del numero delle parti coinvolte e della tipologia e complessità della questione), delle eventuali connessioni tra ricorsi, nonché di ogni altra utile circostanza;

4) l’elenco delle cause da trattare, distinte per fasce orarie, è pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia amministrativa nella Sezione relativa al TAR Lombardia, sede di Milano, entro le ore 14:00 del giorno precedente l’udienza, sotto la voce “Avvisi”. La pubblicazione dell’elenco sul sito sostituisce ogni altra comunicazione;

5) i Presidenti delle Sezioni eserciteranno il potere di direzione dell’udienza in funzione anche del rispetto dei tempi previsti di trattazione di tutti i giudizi iscritti nella fascia e a ruolo;

6) gli Avvocati avranno cura di attenersi scrupolosamente alla fascia oraria per scongiurare la compresenza di persone convocate in fasce orarie differenti; l’accesso alla sede del Tribunale non è possibile se non dieci minuti prima dell’inizio della fascia oraria di pertinenza;

7) nelle sale d’attesa e nelle aule di udienza i magistrati, gli avvocati e il pubblico, se presente, rispettano scrupolosamente le regole sul distanziamento sociale, con obbligo fino al 30 aprile 2022 di indossare mascherine chirurgiche di protezione e con invito a preferire l’utilizzo dei dispositivi di protezione di tipo FFP2;

8) resta ferma la direzione dell’udienza da parte del Presidente ai sensi dell’articolo 11 dell’allegato 2 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 e, fatte salve le prerogative dei presidenti dei collegi nell’esercizio del potere di polizia dell’udienza, il pubblico potrà assistere alle discussioni in udienza pubblica compatibilmente con la possibilità di rispettare le regole sul distanziamento sociale e, comunque, indossando la mascherina.

Qualora si renda necessario limitare l’accesso del pubblico alle aule d’udienza si riconoscerà priorità d’ingresso a chi sia personalmente interessato alla specifica discussione;

9) all’atto dell’accesso agli Uffici sarà rilevata la temperatura degli Avvocati e, per le udienze pubbliche, delle parti che vogliano assistere alla discussione; è inibito l’accesso a chi presenti una temperatura corporea superiore a 37,5 gradi. Di tale circostanza è data immediata notizia al Presidente del collegio ai fini del rinvio della discussione;

10) gli Avvocati e le parti ammesse ad assistere alla discussione devono attendere la chiamata del ricorso di interesse nei luoghi dedicati (sala Avvocati, saletta e, ove possibile, cortile interno); durante le discussioni in udienza pubblica gli Avvocati sono esonerati dall’obbligo di indossare la toga. Tra una chiamata e l’altra gli Avvocati e il pubblico non devono permanere e assembrarsi nella sala di udienza; al termine della discussione di interesse gli Avvocati, i rispettivi praticanti e le parti presenti sono invitati ad allontanarsi dagli Uffici;

11) è consentita la partecipazione dei praticanti avvocati alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio, fermo restando il potere del presidente del collegio di impedirne l’accesso all’aula o di disporne l’allontanamento, là dove ricorrano specifiche esigenze di garanzia del distanziamento sociale tra i presenti. Analogamente è rimessa al presidente del collegio ogni determinazione in ordine alla partecipazione alle udienze e alle camere di consiglio dei tirocinanti ai sensi dell’art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

Art. 4

Tutte le misure disposte con il presente decreto entrano in vigore dalla data di pubblicazione e restano efficaci fino a nuove disposizioni.

Art. 5

Il presente provvedimento è trasmesso al Segretario generale per le dovute disposizioni di servizio e le connesse attività organizzative e di vigilanza.

La Segreteria Affari Generali è incaricata di comunicare il presente decreto ai Presidenti delle Sezioni interne e staccata, ai Magistrati e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne, nonché ai Consigli dell’Ordine degli Avvocati della circoscrizione, all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, alle Associazioni degli Avvocati amministrativisti operanti nel distretto. Il predetto Ufficio è altresì incaricato di trasmettere il presente decreto al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa e al Servizio per l’Informatica del Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa.

Il presente decreto è pubblicato mediante affissione all’albo del T.A.R. e in quello delle Segreterie delle Sezioni Interne e sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

 

Milano, 22 aprile 2022

 

Il Presidente
Domenico Giordano