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Giurisprudenza Lombarda

Sovradimensionamento delle aree a standard

Il TAR Milano precisa che «Secondo l’orientamento prevalente, seguito anche da questa Sezione, nel caso di sovradimensionamento delle aree destinate ad ospitare attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale, quantificandole in misura maggiore rispetto ai parametri minimi fissati dall’art. 3 del d.m. n. 1444 del 1968 e dall’art. 9, comma 3, della legge della Regione Lombardia n. 12 del 2005, i proprietari delle relative aree hanno un interesse ad impugnare gli atti di pianificazione. L’art. 9, comma 3, della legge regionale n. 12 del 2005 fissa il quantitativo minimo in 18 mq per abitante; l’eventuale maggior dotazione deve essere supportata da una specifica motivazione, con l’avvertenza che la motivazione rafforzata va riferita alle previsioni urbanistiche complessive di sovradimensionamento, indipendentemente dal riferimento alla destinazione di zona di determinate aree, e deve chiarire perché il Comune abbia inteso superare i limiti minimi previsti dalla legge, atteso che la scelta urbanistica incide fortemente sulle facoltà di godimento connesse al diritto di proprietà ricadente sulle aree destinate a standard ed è pertanto necessario, se si decide di sovradimensionare gli standard, che siano esternate le ragioni che spingono ad un sacrificio degli interessi privati superiore rispetto a quello minimo imposto, in via generale, dall’ordinamento (T.A.R. Lombardia, Milano, II, 3 luglio 2020, n. 1279; id., 15 luglio 2016, n. 1429».

 

TAR Lombardia, Milano, Sez. II, n. 618 del 9 marzo 2021.

 

La decisione è consultabile sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa, sezione decisioni e pareri.